Il numero elevato di verbali ex art. 126 bis del Codice stradale , per mancata comunicazione dei dati del conducente, che in questi giorni il Comune di Faggiano sta recapitando ai contravventori del dismesso autovelox sulla Pulsano – San Giorgio in agro di Faggiano, ha innescato una vera e propria polemica politica sulla opportunità di questi provvedimenti, sfociata anche in alcune considerazioni giuridiche sul caso.
Ne parla il consigliere Angelo Di Lena schieratosi, a fianco dei cittadini colpiti da sanzione, per l’autovelox “rimosso”:
“nei giorni scorsi ho invitato i cittadini colpiti da tale sanzione a verificare la regolare notifica del verbale prodromico al 126 bis, vale a dire il verbale a suo tempo elevato per eccesso di velocità.
Tale invito ha scatenato una serie di polemiche politiche con critiche da parte di alcuni simpatizzanti ( i soliti ) dell’attuale Giunta del Comune di Faggiano sfociate in alcune considerazioni giuridiche.
E’ risaputo tecnicamente, che i verbali elevati per mancata comunicazione dei dati del conducente (appunto, art. 126 bis cds) rappresentano una sanzione ben diversa dai verbali per eccesso di velocità.
Così come è noto che quanti non hanno impugnato nei tempi i verbali dell’autovelox Photored F17 Dr sulla S.p. 109 in Agro di Faggiano al Km 5+ 900, non potranno evitare la sanzione ex art 126 bis Cds, se hanno omesso di comunicare i dati.
La mia critica mossa nei giorni scorsi per i numerosi verbali voleva essere semplicemente un tentativo di sensibilizzare l’Ente comunale e la cittadinanza sulla questione: l’illegittimità dell’autovelox in questione ormai è un dato pacifico alla luce di tutti gli annullamenti ottenuti presso il Giudice di Pace e appare, a mio modesto avviso, moralmente censurabile infierire, con le multe ex art. 126 bis cds, sulle tasche di tanti cittadini già gravati da sanzioni ab origine illegittime.
La riflessione verteva, pertanto, esclusivamente sull’aspetto morale , e non di certo sull’aspetto tecnico e giuridico, sul quale non c’è molto da fare.
Coloro che non hanno presentato opposizione al primo verbale ricevuto e non hanno comunicato i dati del conducente attraverso l’apposito modulo allegato, oggi non possono far altro che pagare anche la sanzione ex art. 126 bis Cds, nell’amara consapevolezza che già il verbale originario fosse illegittimo.
La mia critica era, dunque, un segno di solidarietà verso tutti i cittadini lesi da tale situazione.
Resta sempre per loro, quantomeno, l’opportunità di verificare la regolarità della notifica del verbale ex art. 126 bis cds, per la quale mi metto a disposizione di chiunque voglia contattarmi.