Una sentenza destinata ad aprire un importante dibattito nel pubblico impiego arriva dalla sezione Lavoro del Tribunale di Taranto. Con una decisione emessa il 5 marzo 2026, il giudice Maria Leone ha riconosciuto la natura discriminatoria della condotta della ASL Taranto nei confronti di una dipendente penalizzata economicamente durante il periodo di maternità.
Il caso riguarda un’operatrice socio-sanitaria che, dopo essere stata posta in interdizione anticipata dal lavoro per gravidanza e aver successivamente usufruito del congedo obbligatorio di maternità, si era vista attribuire una scheda di valutazione della performance che la dichiarava “non valutabile” per l’intero anno.
Una decisione amministrativa che aveva comportato l’esclusione dal premio di produttività, incidendo quindi sulla retribuzione accessoria e sulle prospettive professionali della lavoratrice.
Assistita dall’avvocato Mario Soggia, la dipendente ha presentato ricorso ai sensi dell’articolo 38 del Codice delle pari opportunità denunciando una discriminazione diretta di genere. Secondo la tesi difensiva, l’azienda sanitaria avrebbe trasformato l’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito – la maternità – in un fattore penalizzante nella valutazione lavorativa.
Il Tribunale ha accolto integralmente il ricorso, stabilendo che l’esclusione dal premio di produttività basata sull’assenza per congedo di maternità costituisce una forma di discriminazione diretta di genere.
Secondo il giudice, infatti, il periodo di astensione obbligatoria non può tradursi in uno svantaggio economico o professionale per la lavoratrice, trattandosi di una condizione espressamente tutelata dall’ordinamento costituzionale e dalla normativa nazionale ed europea in materia di pari opportunità.
La sentenza chiarisce inoltre che, anche nei casi di assenza per l’intero anno dovuta alla maternità, il datore di lavoro è tenuto ad adottare criteri di valutazione neutrali, ricostruendo in via figurativa la prestazione lavorativa della dipendente.
Nel caso specifico il Tribunale ha ritenuto equo applicare il criterio della media delle valutazioni ottenute dalla lavoratrice nei tre anni precedenti, al fine di determinare il premio di produttività che avrebbe percepito se non fosse stata in congedo.
Con il dispositivo della sentenza il giudice ha accertato la natura discriminatoria della condotta della ASL Taranto, ordinato la cessazione del comportamento illegittimo e disposto l’erogazione del premio di produttività alla lavoratrice, calcolato sulla base della media dei punteggi ottenuti negli anni precedenti.
La decisione assume un particolare rilievo perché affronta uno dei temi più sensibili nel mondo del lavoro pubblico, quello della discriminazione legata alla maternità, ribadendo che l’assenza per congedo obbligatorio non può essere utilizzata come parametro negativo nei sistemi di valutazione e nei meccanismi premiali.
La lavoratrice coinvolta nel procedimento è iscritta alla CISL Funzione Pubblica – settore sanità, organizzazione sindacale guidata a livello territoriale da Francesco Sardella.
Secondo l’avvocato Mario Soggia, difensore della dipendente, “la sentenza riafferma un principio fondamentale: la maternità non può mai diventare un costo professionale per una lavoratrice. Il diritto alla genitorialità è un valore sociale che il sistema giuridico deve proteggere, non penalizzare”.
Scopri di più da Tarantini Time Quotidiano
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.










