Visti gli articoli 32, 117 comma 2 lettera q) e 118 della Costituzione;
Visto l’art. 168 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica in particolare. l’art. 32 che dispone “…..sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni”;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il Decreto Legge 23/02/2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l’art. 3 comma 2:
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “Misure urgenti di contenimento di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale ed in particolare l’art. 1 comma 1 n. 5)”;
Visto l’Ordinanza del Ministro della Salute in data 20 marzo 2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale ”;
Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 ad oggetto” Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” ;
Preso Atto del rapido evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi sul territorio regionale oltre che della comparsa di n. 2 casi sul territorio cittadino e di circa 100 persone in isolamento fiduciario;
Cosiderato che:
· le strutture sanitarie sono luoghi di potenziale contaggio e di maggiore diffusione del COVID-19 stante anche la dichiarata carenza di DPI;
· la struttura Sanitaria di Grottaglie “ Ospedale San Marco “ non è più individuata quale struttura Post Acuzie COVID-19;
· il personale della sopra citata struttura sanitaria non è dotato di adeguati e specifici DPI e ciò può favorire il diffondersi del COVID-19 fra il personale citato e la cittadinanza, quindi sul territorio comunale;
· la diffusione del COVID-19 avviene anche mediante il contatto con soggetti asintomatici;
· risultano siano stati trasferiti presso la struttura sanitaria di Grottaglie “ Ospedale San Marco “ dei pazienti da altre strutture;
Considerato necessario disporre con urgenza ogni misura finalizzata al contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19;
Considerato, altresì, necessario garantire la salute e l’incolumità pubblica dei cittadini;
Verificata la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e visto il carattere di eccezionalità ed urgenza necessari a tutelarle;
Visto l’art. 3 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19
Richiamati l’art. 50 comma 5 e l’art. 54 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.;
ORDINA
Alla Direzione Sanitaria e al Responsabile Medico del presidio Ospedaliero “ Ospedale San Marco “ di Grottaglie:
1. di ricevere i pazienti provenienti da altre strutture ospedaliere e sanitarie solo dopo aver eseguito il tampone con referto negativo;
2. di effettuare lo screening mediante triage a tutti i pazienti in ingresso;
3. di comunicare al Sindaco, a decorrere dalla data delle presente, l’ingresso di tutti i pazienti che saranno trasferiti da altre strutture ospedaliere e sanitarie;
RACCOMANDA
di fornire al personale sanitario tutti i DPI necessari.
DISPONE
· la pubblicazione della presente Ordinanza sul sito istituzionale del Comune di Grottaglie;
· la notifica al Direttore Sanitario e al Responsabile Medico del presidio Ospedaliero San Marco di Grottaglie;
Di comunicare la presente Ordinanza Sindacale:
– al Sig. Prefetto di Taranto;
– alla Prefettura di Taranto Settore Protezione Civile e Difesa Civile;
– al Sig. Questore della provincia di Taranto;
– al Presidente della Giunta Regionale;
– al Dirig. Servizio Regionale Protezione Civile;
– al Commissariato di P.S. di Grottaglie;
– alla Stazione Carabinieri di Grottaglie;
– al Comando di Polizia Locale.
DEMANDA
alle Forze di Polizia ed al Corpo di Polizia Locale la vigilanza sulla esecuzione del presente provvedimento e gli atti conseguenziali.
DA ATTO CHE
Restano in vigore le precedenti ordinanze emanate in materia e in particolare la n. 48 del 11/03/2020, la n. 49 del 14/03/2020, la n. 51 del 21/03/2020 la n. 53 del 27/03/2020 la n. 54 del 27/03/2020 sino al 15 aprile 2020 e salvo individuazione di eventuale nuovo termine.
La mancata osservanza della presente Ordinanza Sindacale è punita ai sensi delle disposizioni normative vigenti.
Avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso il ricorso al TAR Puglia entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all’Albo Pretorio.
Dispone infine la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune di Grottaglie.