Ogni finanziamento, di qualunque tipo esso sia (mutuo, cessione del quinto, credito revolving, prestito personale) ha un costo. Oltre agli interessi corrispettivi, il contraente deve corrispondere commissioni, costi di polizza, spese varie. L’insieme di queste voci di costo è chiamato taeg (diverso dal teg) ed è questo indice, determinato in percentuale, e che viene indicato nel contratto, da considerarsi ai fini della valutazione di una possibile usura. Secondo il chiaro tenore letterale dell’art. 644 comma 3 c.p., sono rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che l’utente sopporti in connessione con l’uso del credito. Tra tali oneri rientra anche il costo della polizza a garanzia del rischio morte del mutuatario che abbia ceduto il quinto della sua pensione alla banca” .Le clausola che prevede l’interesse superiore al limite consentito è nulla, con conseguente parziale nullità del contratto stipulato, derivandone la non debenza di tutti gli interessi e l’obbligo per la società di restituire quanto illegittimamente percepito, escluso il capitale. Sostanzialmente il finanziamento usuraio deve considerarsi gratuito, ovvero non sono dovuti gli interessi e gli altri oneri ad esclusione di imposte e tasse . più problematica la questione degli interessi di mora. Cosa accade se è il tasso di mora è superiore al tasso soglia fissato dalla Banca d’Italia. Di recente la giurisprudenza ha ritenuto che anche il tasso moratorio e non solo quello corrispettivo (ordinario) va considerato ai fini dell’usura e in caso di superamento lo stesso va ricondotto al limite legale. Non avremo quindi la gratuità del finanziamento ma se si va in mora gli interessi da corrispondersi devono essere solo quelli legali e non quelli più alti determinati nel contratto.