Purtroppo le pratiche commerciali diventano sempre più aggressive, agganciando il soggetto ignaro anche per telefono, proponendo acquisti convenienti di forniture o servizi di cui si elencano rapidamente tutti i vantaggi. Tuttavia, per far fronte a questo effetto sorpresa e all’informazione lanciata nell’etere, il codice del consumo come aggiornato, ha previsto che i contratti a distanza, ovvero i contratti stipulati tra un professionista ed un consumatore, non presenti contemporaneamente nello stesso luogo, non possono perfezionarsi mediante un mero contatto telefonico, pena la violazione dei principi di tutela del cliente/fruitore/utente (si pensi alle forniture di luce, gas, e altri beni o servizi). Il professionista deve obbligatoriamente inviare al consumatore la conferma della proposta contrattuale per iscritto o comunque su un supporto durevole.
Solo dopo che il consumatore abbia rinviato il contratto sottoscritto in forma cartacea o digitalmente, lo stesso si intenderà concluso, diversamente il consumatore non è vincolato da alcun contratto. Ne deriva che senza il rinvio del contratto, il consumatore non deve pagare alcunché e se lo ha già fatto può chiedere il rimborso di quanto versato oltre al risarcimento del danno, per essere stato coinvolto in una pratica contrattuale scorretta.
Fra l’altro il contratto inviato deve contenere tutte le condizioni obbligatoriamente previste, in particolare in relazione al diritto di recesso e ai termini e le modalità con cui esercitarlo, all’uopo si ricorda che il recesso, ovvero il diritto di ripensamento sul contratto, deve essere esercitato senza alcun costo o spesa per il consumatore, entro 14 giorni dalla stipula, o in mancanza di indicazione del termine nel contratto, entro 12 mesi dalla stipula.